Glossario
Energia e Gas
Termini chiave per comprendere il mondo dell’energia e del gas
GLOSSARIO ENERGIA
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È il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia sono concordate tra le parti e non fissate dall’Autorità per l’energia.
Dal 1° luglio 2007 tutti i clienti possono liberamente scegliere da quale fornitore, e a quali condizioni, comprare l’elettricità.
La bolletta che riporta la dicitura “mercato libero” fattura l’energia sulla base di un contratto di mercato libero.
È il servizio di fornitura dell’energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ Autorità per 1 l’energia. Il cliente domestico o le piccole imprese (PMI) sono servite alle condizioni di maggior tutela se non hanno mai cambiato fornitore, o se ne hanno nuovamente richiesto l’applicazione dopo aver stipulato contratti nel mercato libero con altri fornitori.
Le condizioni del servizio di maggior tutela si applicano anche ai clienti domestici e alle PMI che rimangono senza fornitore di elettricità, per esempio in seguito a fallimento di quest’ultimo.
È un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
A partire dal 2021, il bonus sociale per disagio economico verrà erogato in modo automatico nella bolletta degli aventi diritto e non sarà più necessario presentare specifica domanda presso i Comuni o i CAF. Come stabilito dal decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza. Per l’anno in corso, il bonus sarà riconosciuto secondo le tempistiche previste dalla delibera ARERA n. 63/21 a partire dal secondo semestre del 2021 e in tale occasione verranno riconosciute automaticamente anche le eventuali quote già maturate relative ai precedenti mesi dell’anno.
Per accedere al bonus per disagio economico, il cittadino avente diritto dovrà presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS e ottenere l’attestazione ISEE necessaria per accedere alle prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè).
L’INPS invierà i dati al Sistema informativo Integrato per consentire l’erogazione del bonus, il quale verrà scontato direttamente sulla bolletta, suddiviso nelle diverse fatture corrispondenti ai consumi di 12 mesi. Nulla cambia, invece, per il bonus sociale per disagio fisico, poiché i potenziali beneficiari dovranno continuare a farne richiesta presso il Comune di residenza o gli enti quali i CAF abilitati.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito arera.it o chiamare il numero verde 800 166 654.
Identifica il tipo di contratto a seconda che il punto di prelievo sia riconducibile ad:
- “utenza domestica”, ossia a un cliente che utilizza l’energia elettrica consegnata in un unico punto di prelievo (un solo POD e un solo contatore) per alimentare la sua abitazione (di residenza o meno) e le relative applicazioni (ad esempio le pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti), i locali annessi o pertinenti all’abitazione, i punti di ricarica privata per veicoli elettrici e i servizi generali in edifici composti da massimo due unità immobiliari;
- “utenza usi diversi” ossia a un cliente che utilizza l’energia elettrica per usi diversi da quelli di cui al precedente punto (ad esempio per alimentare un negozio, un ufficio ecc).
Per i soli clienti domestici la tipologia di contratto si distingue ulteriormente tra residenti e non residenti. Tale distinzione è rilevante ai fini dell’applicazione della Componente di dispacciamento relativa ai Servizi di vendita, delle tariffe di rete e delle imposte. A tal fine si fa riferimento alla residenza anagrafica del titolare del contratto di fornitura.
È la denominazione commerciale del contratto offerto al cliente (ad esempio offerta Casa amica, oppure Energia facile, ecc.).
È la data da cui decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto, ovvero la data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, è in carico al fornitore che ha emesso la bolletta. Generalmente la data di attivazione non corrisponde alla data di firma del contratto, ma a quella di primo avvio della fornitura o alla data in cui avviene il passaggio da un fornitore ad un altro. Può riferirsi anche alla data da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data di rinnovo del contratto.
È il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal fornitore (tecnicamente si parla di potenza contrattualmente impegnata).
La potenza impegnata viene definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Per la maggior parte delle abitazioni, e quindi dei clienti domestici, la potenza impegnata è di 3 kW.
È la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe interrompersi l’erogazione dell’energia a causa dello “scatto” automatico del contatore. Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW la potenza disponibile corrisponde alla potenza impegnata aumentata del 10%.
Il prezzo dell’energia, sulla base del contratto di fornitura può distinguersi in monorario, biorario o multiorario. Il prezzo è detto monorario quando è lo stesso in tutte le ore del giorno; biorario quando varia sulla base di due differenti fasce orarie (F1 e F2+F3), multiorario quando varia per ognuna delle tre fasce orarie (F1, F2, F3).
È l’unità di misura dell’energia elettrica; rappresenta l’energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh.
È l’unità di misura della potenza. Nella bolletta la potenza impegnata e la potenza disponibile sono espresse in kW.
È l’unità di misura dell’energia reattiva.
L’energia elettrica ha un prezzo diverso a seconda del momento in cui la si utilizza: durante il giorno, quando la domanda di elettricità è maggiore, costa di più; la sera, la notte e durante i giorni festivi, ha invece un prezzo più basso. Tutti i contatori elettronici installati saranno programmati per rilevare i consumi del cliente distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3). Le fasce sono state definite dall’Autorità per l’energia.
anchor-greenDal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le festività nazionali.
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali.
Il sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali.
Dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00.
La domenica e festivi: tutte le ore della giornata.
Dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tutti i sabati, domeniche e giorni festivi. Questa fascia oraria comprende cioè tutte le ore incluse nelle due fasce F2 e F3.
È il numero che compare sul display del contatore ad una certa data, (data di lettura), che è stato rilevato direttamente dal distributore e da questo comunicato al fornitore.
È il numero che compare sul display del contatore ad una certa data che è stato rilevato dal cliente finale e comunicato al fornitore (che abbia messo a disposizione tale servizio).
Sono i kWh consumati fra due letture rilevate o autovetture; sono pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal display del contatore al momento dell’ultima lettura rilevata (o autolettura) ed i numeri indicati dal display del contatore al momento della precedente lettura rilevata (o autolettura).
Sono i kWh fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. È possibile che ci sia una differenza tra i consumi rilevati e i consumi fatturati. Questa differenza può dipendere dal fatto che ai consumi rilevati vengano aggiunti consumi stimati o dalla tipologia di offerta.
Sono i consumi che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate (o autoletture), sulla base delle migliori stime dei consumi storici del cliente disponibili al fornitore.
Identifica la tipologia di contatore installato nel punto di prelievo (POD). Si distinguono contatori elettronici gestiti per fasce (EF), gestiti monorari (EM), gestiti orari (EO) e contatori tradizionali (T).<br>La voce tipologia di contatore è presente in bolletta solo nel caso in cui il distributore abbia comunicato tale informazione al fornitore.
È il contatore elettronico in grado di misurare l’energia consumata nelle diverse fasce orarie (F1, F2 e F3).
È il contatore elettronico in grado di misurare l’energia consumata ora per ora.
È il contatore elettronico che non ancora riprogrammato e quindi non in grado di misurare l’energia consumata distinguendo tra le diverse fasce orarie o ore della giornata.
È il contatore non elettronico che non è in grado di misurare l’energia né per singole fasce né per ora.
Sono i prezzi unitari pagati dal cliente per ciascun kWh di energia, kW di potenza o per unità di tempo (giorni, mese, anno).
Alcuni prezzi unitari hanno un valore differenziato per scaglioni di consumo annuo. Ogni scaglione è compreso tra un livello minimo ed uno massimo (es: 0-1800 kWh; 1801- 2640 kWh ecc).
In ogni bolletta i kWh fatturati vengono ripartiti negli scaglioni applicabili al cliente sulla base del suo consumo medio giornaliero.
Se ad esempio il consumo medio giornaliero del cliente è di 8 kWh, il consumo medio annuo è di 8x 365= 2920 kWh, quindi verranno applicati al cliente i primi 3 scaglioni. In particolare nella bolletta i suoi 8 kWh di consumo medio giornalieri saranno così ripartiti:
- 4.93 kWh nel 1° scaglione (1800/365);
- 2.30 kWh nel 2° scaglione (840/365;
- 0.77 kWh nel 3° scaglione (280/365).
Dove 1800 e 840 rappresentano l’ampiezza dei primi due scaglioni e 280 è la parte di consumo annuo che rientra nel 3° scaglione.
Lo sconto è una riduzione di prezzo che può essere espressa in valore assoluto (euro) oppure come una percentuale da scontare rispetto ad un prezzo di riferimento.
Lo sconto può essere applicato al prezzo unitario al netto delle imposte o solo su una o più delle sue componenti parziali (ad esempio sulla componente che si riferisce ai soli costi di acquisto e vendita dell’energia).
Per Servizi di vendita si intendono le diverse attività poste in essere dal fornitore per acquistare e rivendere l’energia elettrica al cliente finale; tra i corrispettivi fatturati al cliente per tali servizi rientrano anche eventuali oneri di perequazione aggiuntivi.
Nella bolletta gli importi da pagare per questi servizi vengono suddivisi in Quota fissa e Quota energia (si vedano le voci seguenti).
Comprende tutti gli importi da pagare in misura fissa, cioè indipendentemente dai consumi. Generalmente l’unità di misura è €/cliente/mese. Nella bolletta la Quota fissa comprende la Commercializzazione vendita e la Componente di dispacciamento (parte fissa) (si vedano le voci seguenti).
Copre i costi fissi di gestione commerciale dei clienti.
Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce è tecnicamente denominata PCV (“prezzo commercializzazione vendita”) ed è fissata dall’Autorità per l’energia sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore del mercato libero.
Comprende i costi di acquisto dell’energia e dispacciamento sostenuti dal fornitore. Tali corrispettivi sono espressi in €/kWh.
Nella bolletta la Quota energia comprende l’Energia, il Dispacciamento, la Componente di dispacciamento e la Componente di perequazione (solo per i clienti del Servizio di maggior tutela).
Copre i costi sostenuti per acquistare l’energia elettrica. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce è tecnicamente denominata PE (“prezzo energia”) e viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità per l’energia.
Il prezzo per l’energia è comprensivo delle perdite di rete generate sulle reti di trasmissione e di distribuzione, salvo esplicite previsioni contrattuali di diverso contenuto, nei contratti di mercato libero.
Per una definizione di perdite di rete si veda la sezione “Altre voci comprese nelle bolletta elettrica”.
Copre i costi del servizio di dispacciamento, cioè il servizio che garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica.
Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce è tecnicamente denominata PD (“prezzo dispacciamento”), che viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità per l’energia.
Questa componente, nel linguaggio tecnico denominata DISPbt, si applica sia ai clienti che hanno diritto al servizio di maggior tutela, ovvero i clienti domestici e le PMI anche qualora siano passati al mercato libero. Essa si compone di una parte che viene accreditata al cliente indipendentemente dai suoi consumi (parte fissa che compare con segno -) e di una parte che viene addebitata al cliente in proporzione al consumo annuo (parte variabile solo per i clienti residenti con potenza fino a 3 kW).
Questa componente, nel linguaggio tecnico denominata PPE, garantisce l’equilibrio tra i costi effettivi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela e quanto pagato dai clienti di quel servizio a partire dal 1° gennaio 2008. Non si applica ai clienti con contratti del mercato libero.
Per Servizi di rete si intendono le attività che consentono ai fornitori (sia che operino sul mercato libero sia che forniscano il Servizio di maggior tutela) di trasportare l’energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore, per consegnarla ai clienti. Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in Quota fissa, Quota variabile e Quota potenza e vanno a coprire i costi per i servizi di Trasporto, Distribuzione e Misura, nonché gli Oneri generali.
È l’importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata. L’unità di misura è espressa in €/kW/mese.
Ad esempio se il cliente ha 3 kW di potenza impegnata ed il prezzo unitario è di 0,4278 €/kW/mese, allora pagherà ogni mese 3×0,4278=1,28 €.
Comprende tutti gli importi da pagare in relazione alla quantità di energia elettrica trasportata sulla rete per soddisfare la richiesta di energia del cliente. L’unità di misura è espressa in €/kWh.
È uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili nel sito dell’Autorità per l’energia www.autorita.energia.it
Le imposte sulla fornitura di energia elettrica sono:
- Imposta erariale di consumo (accisa) e addizionale comunale/provinciale. Entrambe sono applicate alla quantità di energia consumata e prevedono, per i clienti con “uso domestico”, un sistema di agevolazione per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica, che ne riduce l’importo in caso di bassi consumi.
- Imposta sul valore aggiunto (IVA). È applicata sul costo complessivo del servizio e attualmente l’aliquota applicata alla fornitura di energia per i clienti con “uso domestico” è pari al 10%; per i clienti con “usi diversi” è pari al 20%.
Sono le dispersioni naturali di energia generate durante il trasporto dell’elettricità dalla centrale elettrica al luogo di fornitura. Sono fissate in modo convenzionale dall’Autorità per l’energia pari al 10,8% dell’energia prelevata: cioè, se vengono immessi dalla centrale di produzione nella rete di trasportato per conto del fornitore 110,8 kWh di elettricità, nel Punto di prelievo (ad esempio nell’abitazione del cliente), ne arrivano 100 kWh.
Il prezzo dell’Energia può essere espresso al netto delle perdite di rete, o ricomprenderle. A seconda dei casi, le perdite di rete possono essere fatturate in bolletta con modalità diverse che non modificano il totale da pagare:
Prezzo unitario in €/kWh | kWh | Totale Euro | |
Modalità A – prezzo dell’energia comprensivo delle perdite | |||
Energia | 0.118 | 100 | 11.08 |
Modalità B- energia e perdite fatturate separatamente | |||
Energia | 0.1000 | 100 | 10 |
Perdite di rete | 0.0108 (10,8% di 0.1000) | 100 | 1.08 |
Totale Mod. B | 11.08 | ||
Modalità C- energia e perdite fatturate separatamente | |||
Energia | 0.1000 | 100 | 10 |
Prezzo Energia (applicato alle Perdite) | 0.1000 | 10,8 (10,8 % di 100) | 1.08 |
Totale Mod. C | 11.08 |
Gli oneri generali sono fissati per legge e vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico; in bolletta sono compresi all’interno dei Servizi di rete.
Sono destinati alla copertura di oneri diversi:
- componente A3: promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
- componente A4: finanziamento dei regimi tariffari speciali;
- componente A5: finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo;
- componente A6: copertura dei costi già sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito alla liberalizzazione del mercato elettrico;
- componente AS: copertura degli oneri derivanti dall’adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio economico e/o fisico di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- componente UC4: copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori;
- componente UC3: copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica;
- componente UC7: a copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali;
- componenti A2 e MCT: smantellamento delle centrali nucleari e misure di compensazione territoriale.
Una volta l’anno verrà indicato in bolletta il dettaglio di quanto pagato da tutti i clienti per gli Oneri generali, così come pubblicato sul sito internet dell’Autorità per l’energia.
GLOSSARIO GAS
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È il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di gas naturale sono concordate tra le parti e non fissate dall’Autorità per l’energia.
Dal 1° gennaio 2003, i clienti possono liberamente scegliere da quale fornitore di gas naturale comprare il gas. Chi esercita questo diritto, entra nel cosiddetto “mercato libero”.
È il servizio di fornitura di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità per l’energia. È rivolto ai clienti domestici, ai condomini con uso domestico con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e, fino al 30 settembre 2011, anche ai clienti con usi diversi con consumi non superiori a 200.000 Smc.
Il cliente è servito nel Servizio di tutela se non ha mai cambiato fornitore dopo il 31 dicembre 2002 o se ha scelto, fra le proposte del fornitore, quella a condizioni regolate. Quest’ultima possibilità vale solo per i clienti domestici.
È un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
Identifica il tipo di contratto, diverso a seconda che il punto di riconsegna sia riconducibile a:
- “cliente domestico”, ossia una persona fisica, che utilizza il gas per alimentare un’abitazione, i locali annessi o pertinenti all’abitazione da un unico punto di prelievo (un solo PDR e un solo contatore);
- “condominio con uso domestico”, ossia il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali, in cui ci sia almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di un cliente domestico. Il contratto per tale punto di riconsegna può anche essere intestato ad una persona giuridica a patto che svolga le funzioni di amministratore del condominio e non sia una società che fornisce servizi di gestione calore o energia;
- “usi diversi”, ossia un cliente, persona fisica o giuridica, che usa il gas per usi diversi da quelli riconducibili ai due punti precedenti.
Per i soli clienti domestici la tipologia di contratto si distingue ulteriormente tra residenti e non residenti. Tale distinzione è rilevante ai fini dell’applicazione della Componente di dispacciamento relativa ai Servizi di vendita, delle tariffe di rete e delle imposte. A tal fine si fa riferimento alla residenza anagrafica del titolare del contratto di fornitura.
È il tipo di utilizzo cui viene destinato il gas, ad esempio per la cottura dei cibi e/o per la produzione di acqua calda e/o per il riscaldamento (individuale o centralizzato). Questa distinzione è rilevante ai fini della calcolo dell’ammontare del Bonus gas.
Identifica la denominazione commerciale del contratto offerto al cliente (ad esempio offerta Casa amica, oppure Energia facile, ecc.).
È la data dalla quale decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto, ovvero la data a partire dalla quale la fornitura di gas, in virtù del contratto di trasporto, è in carico al fornitore che ha emesso la bolletta. Generalmente la data di attivazione non corrisponde alla data di firma del contratto, ma a quella di primo avvio della fornitura o alla data in cui avviene il passaggio da un fornitore ad un altro. Può riferirsi anche alla data da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data di rinnovo del contratto.
Lo Standard metro cubo esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 C°) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica).
Il contatore misura il gas in metri cubi (mc), ma nella bolletta i consumi di gas sono fatturati in Smc. Gli Smc si ottengono moltiplicando i mc per un coefficiente di conversione (C), definito per ogni località secondo precisi criteri.
È un parametro che indica l’energia fornita al cliente attraverso un metro cubo standard di gas; serve per convertire il consumo di gas, espresso in metri cubi, in consumo di gas valorizzato in energia (grandezza rilevante per il cliente finale). Il parametro P, infatti, rappresenta la quantità di energia contenuta in un metro cubo di gas a condizioni standard di temperatura e pressione.
È il coefficiente che converte il consumo misurato dal contatore, espresso in metri cubi, nell’unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi.
Il coefficiente di conversione C è necessario poiché il volume di una medesima quantità di gas, e quindi il medesimo contenuto di energia, dipende dalla pressione e dalla temperatura a cui tale quantità viene consegnata. Ad esempio, la stessa quantità di gas occupa un volume diverso a seconda che venga consegnato in una località di mare o di montagna. Per fare in modo che tutti i clienti paghino lo stesso importo a parità di energia consumata è necessario effettuare questa conversione: ad esempio, se il consumo misurato dal contatore è pari a 110 mc ed il valore del coefficiente C è 1,027235, allora i metri cubi standard fatturati saranno: 110 x 1,027235= 112,99585 Smc.
È il numero che compare sul display del contatore ad una certa data (data di lettura) e che è stato rilevato direttamente dal distributore e da questo comunicato al fornitore.
È il numero che compare sul display del contatore ad una certa data che è stato rilevato dal cliente finale e comunicato al fornitore (che abbia messo a disposizione tale servizio).
Sono gli Smc consumati fra due letture rilevate o autoletture; sono pertanto pari alla differenza tra il numero indicato dal display del contatore al momento dell’ultima lettura rilevata (o autolettura) ed il numero indicato dal display del contatore al momento della precedente lettura rilevata (o autolettura).
Sono gli Smc fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. È possibile che ci sia una differenza tra i consumi rilevati e i consumi fatturati. Questa differenza può dipendere dal fatto che ai consumi rilevati vengono aggiunti consumi stimati o dalla tipologia di offerta.
Sono i consumi che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate (o autoletture), sulla base delle migliori stime dei consumi storici del cliente disponibili al fornitore.
Indica le caratteristiche del contatore installato nel punto di riconsegna (PDR). Si distinguono contatori tradizionali (T) ed elettronici (E).
La tipologia di contatore è presente in bolletta solo nel caso in cui il distributore abbia comunicato tale informazione al fornitore.
Il prezzo unitario pagato dal cliente per Smc o per unità di tempo (giorni, mese, anno).
Alcuni prezzi unitari hanno un valore differenziato per scaglioni di consumo annuo. Ogni scaglione è delimitato da un livello minimo ed uno massimo (es. 0-120 Smc; 121-480 Smc, ecc); un cliente che consuma 400 Smc in un anno pagherà, il prezzo previsto per il 1° scaglione per i primi 120 Smc consegnati; il prezzo previsto per il 2° scaglione per i restanti 280 Smc consegnati.
È una riduzione di prezzo che può essere espressa in valore assoluto (euro) oppure in percentuale da scontare rispetto a un prezzo di riferimento.
Lo sconto può essere praticato sul prezzo unitario al netto delle imposte o solo su una o più sue componenti parziali (ad esempio sulla componente che si riferisce ai soli costi di acquisto e vendita del gas).
Per Servizi di vendita si intendono le diverse attività poste in essere dal fornitore per acquistare e rivendere l’energia elettrica al cliente finale; tra i corrispettivi fatturati al cliente per tali servizi rientrano anche eventuali oneri di perequazione aggiuntivi.
Nella bolletta gli importi da pagare per questi servizi vengono suddivisi in Quota fissa e Quota energia (si vedano le voci seguenti).
Comprende tutti gli importi da pagare in misura fissa, cioè indipendentemente dai consumi, per cliente. L’unità di misura è €/cliente/mese.
Nella bolletta la Quota fissa comprende la Commercializzazione al dettaglio (si veda la voce seguente).
Copre i costi relativi alla vendita al dettaglio, come ad esempio la gestione commerciale, i servizi al cliente ecc.. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di tutela questa voce è tecnicamente denominata QVD e viene fissata e aggiornata dall’Autorità per l’energia. È composta da un valore fisso e da uno variabile legato ai consumi del cliente finale.
Comprende tutti gli importi da pagare per coprire i costi di acquisto e commercializzazione sostenuti dal fornitore. Tali importi sono espressi in €/Smc.
Nella bolletta la Quota energia comprende la Materia prima gas, la Commercializzazione al dettaglio (parte variabile) e gli Oneri Aggiuntivi (si vedano le voci seguenti).
Copre i costi relativi all’acquisto della materia prima gas. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di tutela questa voce è tecnicamente denominata CCI e viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità per l’energia.
Copre gli oneri aggiuntivi per la fornitura di gas (oneri derivanti dall’attività dei fornitori grossisti di ultima istanza per il periodo 2006-2007 e dalla contribuzione al contenimento dei consumi di gas).
Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di tutela questa voce è tecnicamente denominata QOA. Non si applica ai clienti che hanno sottoscritto contratti di mercato libero.
Per Servizi di rete si intendono le attività che consentono alle imprese di vendita (sia che operino sul mercato libero sia che forniscano il Servizio di tutela) di trasportare il gas sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore del cliente.
Gli importi da pagare per questi servizi si riferiscono ai costi sostenuti per i servizi di Trasporto, Stoccaggio, Distribuzione e Misura.
Nella bolletta sono suddivisi in Quota fissa e Quota variabile.
Comprende tutti gli importi da pagare in misura fissa, cioè indipendentemente dai consumi, relativamente ai servizi di
rete. Generalmente l’unità di misura è €/cliente/mese.
Comprende tutti gli importi da pagare il cui ammontare complessivo dipende dalla quantità di gas trasportata sulla rete per soddisfare la richiesta di gas del cliente. L’unità di misura è espressa espressi in €/Smc.
È uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per il gas. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza.
Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili nel sito dell’Autorità per l’energia www.autorita.energia.it.
Le imposte comprendono l’imposta erariale di consumo, l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
- L’imposta erariale di consumo (accisa) per i “gli usi
civili” tra cui gli usi domestici è diversificata per le due macro zone Centro Nord e Centro Sud (territori ex Cassa del Mezzogiorno) e cambia anche sulla base di 4 scaglioni di consumo: 0-120, 120-480, 480-1560, oltre 1560 Smc; - L’imposta erariale di consumo (accisa) per gli “usi industriali” ha un’unica aliquota per i consumi fino a 200.000 Smc.
- L ’ addizionale regionale è determinata autonomamente da ciascuna regione con proprio provvedimento, tenuto conto dei limiti imposti dalla normativa generale sulle imposte.
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolata sulla somma di tutte le voci della bolletta comprese le accise, è, per gli usi civili ( e quindi anche per gli usi domestici) del 10% per i primi 480 mc consumati, del 20% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse; per i clienti con “usi industriali” è del 20%, a meno che il cliente non faccia richiesta di applicazione dell’aliquota agevolata secondo i casi previsti dalla legge.