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FAQ

Bonus statali e efficienza energetica

Info e agevolazioni

Scopri le agevolazioni statali e i bonus disponibili per migliorare l’efficienza energetica della tua casa o della tua azienda

A partire dal 2021, il bonus sociale per disagio economico verrà erogato in modo automatico nella bolletta degli aventi diritto e non sarà più necessario presentare specifica domanda presso i Comuni o i CAF. Come stabilito dal decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono:

  1. appartenere ad un nucleo familiare con meno di quattro figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro;
  2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  3. appartenere ad un nucleo familiare con meno di quattro figli a carico e indicatore ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro. In tal caso si ha diritto a beneficiare di un bonus pari all’80% del valore totale.


Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza. Per l’anno in corso, il bonus sarà riconosciuto secondo le tempistiche previste dalla delibera ARERA n. 63/21 a partire dal secondo semestre del 2021 e in tale occasione verranno riconosciute automaticamente anche le eventuali quote già maturate relative ai precedenti mesi dell’anno.

Per accedere al bonus per disagio economico, il cittadino avente diritto dovrà presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS e ottenere l’attestazione ISEE necessaria per accedere alle prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè).

L’INPS invierà i dati al Sistema informativo Integrato per consentire l’erogazione del bonus, il quale verrà scontato direttamente sulla bolletta, suddiviso nelle diverse fatture corrispondenti ai consumi di 12 mesi. Nulla cambia, invece, per il bonus sociale per disagio fisico, poiché i potenziali beneficiari dovranno continuare a farne richiesta presso il Comune di residenza o gli enti quali i CAF abilitati.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito arera.it o chiamare il numero verde 800 166 654.

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

La detrazione spetta, inoltre, per

  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione

 

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.

Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.

In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
  • Interventi condominiali

 

Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

 

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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